Omicidio stradale Cosa cambia sotto il profilo giuridico

By 28 Gennaio 2016Varie

Omicidio stradale

Cosa cambia sotto il profilo giuridico

(Relazione Avv. Giamnmarco Cesari)

La Aifvs dal 2008 dopo il processo per l’omicidio dei due fidanzati di  Via Nomentana a Roma ha evidenziato come la pena attuale per l’omicidio derivante dalla circolazione stradale non sia assolutamente proporzionata al bene giuridico protetto della vita e che la strada legislativa percorsa dal Parlamento e nel mese di  marzo 2010 ha proposto il ddl Barbaro C. 3274 con il patrocinio delle più alte cariche dello Stato, messo in un cassetto della Commissione Giustizia senza neanche iniziare la discussione, nonostante la gravità del problema.

 

  La AIFVS tramite l’Avvocato della Associazione Gianmarco Cesari ha chiesto di approvare subito una legge contro la criminalità stradale riferita non solo alla guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze psicotrope e stupefacenti ma estesa a tutte le condotte stradali pericolose, azzardate e temerarie.

La AIFVS ha indicato i principi da seguire per la sussistenza dell’ipotesi di reato per omicidio stradale:

–          il reato di omicidio stradale sussiste se la causa del decesso sia determinata dalla condotta di guida azzardata accertata tecnicamente (causa determinante).

–          Nei casi di condotta di guida con efficienza causale marginale (causa concorrente) non può sussistere il reato di omicidio stradale ma solo l’omicidio semplice.

–          Per l’imputazione del reato di omicidio stradale, deve essere provato tecnicamente che se fosse stata tenuta una condotta di guida rispettosa delle norme del codice della strada, il decesso non si sarebbe verificato (evitabilità dell’incidente e delle conseguenze).

La Aifvs ha specificato le singole violazioni del Codice della Strada che possono individuare univocamente le condizioni per l’imputazione del reato di omicidio stradale, previa verifica, condotta attraverso ricostruzione ed analisi tecnica dell’incidente stradale per cui la pena deve essere inasprita sensibilmente da 5 a 15 anni di reclusione e specificatamente:

guida in stato di alterazione psico-fisica (Art. 187 del CdS)

Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona la morte di una o più persone

guida in stato di ebbrezza ( Art. 186 del CdS)

Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolico maggiore di 1,5 cagiona la morte di una o più persone.

mancato arresto ad un posto di blocco e/o inseguimento (Art. 43 CdS)

Chiunque provochi la morte di una o più persone non arrestandosi all’ordine intimato con idonei segnali dagli organi di PG ad un posto di blocco e scappando dagli stessi.

gare in velocità ( Art. 9 bis del CdS)

Chiunque provochi la morte di una o più persone a causa dello svolgimento di una competizione sportiva in velocità non autorizzata.

elevata velocità di marcia (Art. 141)

Chiunque provochi la morte di una o più persone a causa di un elevata velocità di marcia in rapporto alle condizioni e stato dei luoghi. La velocità deve superare il novantesimo  percentile (90%) della velocità rilevata nel luogo del sinistro. La velocità deve essere rilevata nelle medesime condizioni di traffico ed atmosferiche presenti, tramite apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza.

passaggio col rosso (Art. 146 CdS)

Chiunque generi la morte di una o più persone iniziando l’attraversamento di un’intersezione regolata da impianto semaforico con luce scattata al rosso da almeno 2 secondi.

inversione di marcia (Art. 154 CdS)

Chiunque nell’invertire il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi provochi la morte di una o più persone.

uso di dispositivi elettronici (Art. 173CdS)

Chiunque provochi la morte di una o più persone a causa di una guida distratta legata all’utilizzo improprio di apparecchi elettronici.

Sorpasso (Art. 148CdS)

Chiunque nel sorpassare un altro mezzo in corrispondenza di un dosso, di una curva, di strisce pedonali provochi la morte di una o più persone

Marcia contromano (Art. 143)

Chiunque provochi la morte di una o più persone  marciando completamente all’interno di una corsia o carreggiata destinata all’opposto senso di marcia. L’imbocco contro mano deve essere stato effettuato deliberatamente e no ad es. dovuto a cause di limitata visuale o altro.

 Le violazioni piuù gravi e tali da configurare azzardo e temerarietà sono state individuate con la collaborazione dell’Ing. Dario Vangi e quindi del suo team di ingegneri del dipartimento di meccanica della Università di Firenze.e presentate alla Conferenza Nazionale per il reato di Omicidio Stradale promossa dalla Aifvs che si è svolta presso la Camera dei Deputati  l’8 giugno 2012.

La grave situazione dell’incidentalità stradale sottolinea l’urgenza della riforma per porre un argine alla criminalità stradale creando un fermo e forte  deterrente.

La riforma così come licenziata dal Senato ed ora trasmessa alla Camera dei Deputati pe ril nuovo esame a seguito delle modifiche apportate è la seguente:

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme in materia di circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Si tratta della sanzione base prevista per l’omicidio stradale “semplice” commesso cioè senza gravi violazioni.

La pena invece è molto più elevata qualora la condotta del conducente rientra nelle ipotesi gravi previste dal legislatore. In particolare si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni in caso di omicidio provocato:

– guidando in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l;

– guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

– procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;

– attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano;

– a seguito di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

Pena ancora più grave (reclusione da otto a dodici anni) è prevista in caso di:

– guida in stato ebbrezza grave (oltre 1,5 g/l)

– autisti professionisti in stato di ebbrezza media oltre 0,8 g/l o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Si tratta dei conducenti abilitati al trasporto persone o cose e guidatori di autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate o che trainano rimorchi con cui si superano le 3,5 t, autobus, veicoli che possono portare più di otto passeggeri, autoarticolati e autosnodati; per gli autisti professionisti è infatti imposto l’alcol zero.

Incidenti con soli feriti: lesioni personali gravi e gravissime

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme in materia di circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (sanzione base)

La pena invece è molto più elevata (reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime) qualora le lesioni siano state provocate (come nel caso dell’omicidio stradale):

– guidando in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l;

– guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

– procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, o su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;

– attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso o circolando contromano;

– a seguito di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

 

Pena ancora più grave (reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime) è prevista in caso di:

– guida in stato ebbrezza grave (oltre 1,5 g/l)

– autisti professionisti in stato di ebbrezza media oltre 0,8 g/l o in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.

Aumenti di pena: guida senza patente, veicolo non assicurato, fuga del responsabile

La pena per omicidio stradale o lesioni personali è in ogni caso aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, o nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni in caso di omicidio e a tre anni in caso di lesioni.

Se l’incidente non è dovuto al solo conducente

Qualora l’evento (morte o lesioni personali) non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

In caso di morte o lesione di più persone

Qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo. La pena massima applicabile è comunque quella della reclusione di anni diciotto.

Revoca della patente

Omicidio e lesioni personali stradali comportano sempre la sanzione accessoria della revoca della patente. In caso di omicidio stradale, è possibile conseguire la nuova patente solo dopo quindici anni; cinque anni in caso di lesioni stradali.

Nei casi più gravi, come la fuga del responsabile, per avere la patente si arriva ad attendere fino a trent’anni.

Se il conducente è straniero

Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo sopra indicato per la revoca della patente italiana.

L’inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida

Arresto obbligatorio

È previsto l’arresto obbligatorio quando il conducente:

– risulta in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o sotto l’effetto di droghe;

– risulta in stato di ebbrezza media (tasso tra 0,81 e 1,5) se è un autista professionale.

In caso di rifiuto dell’alcoltest

Se il conducente responsabile rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, può essere disposto il prelievo coattivo di campioni biologici. Il decreto che dispone gli esami può essere adottato dal magistrato anche oralmente ma deve essere poi confermato per iscritto.

Le forze dell’ordine, una volta avvertito l’avvocato del conducente, possono accompagnare l’interessato al presidio ospedaliero più vicino per la sottoposizione ai test. Entro le 48 ore successive, il pubblico ministero dovrà richiedere al gip la convalida del decreto di sottoposizione al test e di tutti gli ulteriori provvedimenti eventualmente adottati.

Vietata l’equivalenza tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti

Quando ricorrono le circostanze aggravanti previste dalle nuove norme (per esempio guida in stato di ebbrezza) le concorrenti circostanze attenuanti (ad esclusione delle attenuanti generiche e di quella concessa al minore di anni 18), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.

Dunque, le diminuzioni si operano sulla quantità di pena già determinata in base alle circostanze aggravanti.

E’ di tutta evidenza pertanto l’ausilio di esperti ricostruttori delle dinamiche degli incidenti stradali per la contestazione del reato senza rischi da malagiustizia sopratutto per l’ausilio tecnico che necessita alla Procura per la contestazione circostanziata del reato e per la difesa delle parti per resistere a ricostruzioni errate ed infondate;

E’ necessaria pertanto una nuova evoluta cultura tecnico ricostruttiva e la formazione di esperti ricostruttori certificati alla luce delle nuove esigenze di giustizia che impongono ricostruzioni esatte e non arbitrarie.

Ogni giorno muoiono 11 persone, circa 800 rimangono feriti e poi invalidi permanenti, prima una legge entrerà in vigore più vite verranno risparmiate.

 

Avv. Gianmarco Cesari

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