Regolamento per l’aggiornamento professionale continuo dell’Associazione ASAIS – EVU Italia

 

Art 1
Obbligo di aggiornamento professionale

  1. Gli associati di ASAIS – EVU Italia, anche ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 8 legge n° 4 del 14/01/2013, hanno l’obbligo di mantenere e migliorare le conoscenze professionali attraverso un aggiornamento continuo nell’ambito della ricostruzione degli incidenti stradali (RIS) e delle relative problematiche.

Art. 2
Formazione professionale continua

  1. L’aggiornamento professionale deve essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.
  2. L’unità di misura della formazione professionale è il Credito Formativo Professionale (CFP).
  3. Per poter mantenere l’iscrizione dell’associazione ogni Socio deve essere in possesso di un minimo di 8 (otto) CFP.
  4. Si possono conseguire CFP:
    • con un accredito iniziale all’atto dell’iscrizione secondo i criteri indicati in seguito;
    • con le attività di aggiornamento professionale non formale, informale e formale indicate nei successivi art. 3.
  5. L’iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi dell’art. 3 fermo il limite indicato nell’art. 2 del Regolamento dell’Associazione, ovvero che almeno un terzo dei CFP siano acquisiti partecipando a eventi formativi organizzati direttamente da ASAIS – EVU Italia.
  6. A prescindere dall’attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 40 (quaranta).
  7. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 8 (otto) CFP dal totale posseduto.
  8. ASAIS – EVU Italia predispone un apposito elenco degli associati che hanno raggiunto i crediti di aggiornamento professionale anche ai sensi della legge n° 4 del 14/01/2013 dandone pubblicazione nel proprio sito istituzionale.
  9. Al momento dell’iscrizione all’Associazione si accreditano:
    1. 10 CFP per ogni nuovo socio
    2. quale norma transitoria per l’entrata in vigore del nuovo regolamento dell’aggiornamento continuo si riconoscono in base all’anno d’iscrizione:
      • 12 (dodici) CFP per i soci con 1 (uno) anno di anzianità;
      • 16 (sedici) CFP per i soci fino a 3 (tre) anni di anzianità;

 Art. 3
Attività di formazione professionale

  1. Le attività di formazione professionale continua frontale o a distanza per l’apprendimento formale e non formale così come le attività di apprendimento informale riconoscibili per l’ottenimento del CFP sono elencate nell’allegato A al presente regolamento.
  2. Oltre alle attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzare direttamente dall’Associazione, sono riconosciute le attività di formazione accreditate da parte dell’Associazione così come indicato nel successivo art. 4.
  3. Nel sito istituzionale dell’Associazione è presente l’elenco degli eventi formativi organizzati direttamente o/e accreditati che permetta la diffusione dell’offerta formativa sul territorio nazionale e in ambito internazionale.
  4. È facoltà del socio richiedere il riconoscimento della formazione professionale acquisita relativa a corsi non direttamente organizzati o/e accreditati; le relative richieste, accompagnate dai curricula dei docenti, dal programma dettagliato, devono pervenire attraverso la Segreteria (segreteria@asais-evuitalia.eu), alla specifica commissione istituita dal Direttivo, che attribuirà un numero di CFP in ragione dei contenuti del corso o dell’attività stessa.
  5. Il direttivo di ASAIS – EVU Italia, in collaborazione con il Comitato Scientifico, si impegnano a facilitare, anche attraverso opportuni accordi e convenzioni con enti esterni all’Associazione, l’aggiornamento professionale dei propri iscritti.

 Art. 4
Accreditamento degli eventi formativi

  1. I soggetti terzi che intendano far accreditare un proprio evento formativo (corso, giornata di studi o seminario) frontale o a distanza devono provvedere ad inviare al Presidente, ovvero alla Segreteria dell’Associazione (segreteria@asais-evuitalia.eu) lo specifico modulo di richiesta scaricabile nel sito istituzionale e ad ottemperare a tutte le richieste contenute nello stesso.
  2. L’Associazione, attraverso il proprio Direttivo, ha la facoltà di vigilare sugli eventi formativi per i quali è stato rilasciato l’accreditamento chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione necessaria sia agli organizzatori che ai partecipanti allo stesso. Gli esiti delle verifiche della formazione erogata saranno utilizzati per ogni valutazione al riguardo, anche al fine di nuove e successive istanze di accreditamento.

Art. 5
Modalità per la verifica dell’aggiornamento professionale

  1. Ogni socio è tenuto a comunicare entro il termine dell’anno solare i CFP acquisiti nel corso di eventi formativi non direttamente organizzati dal ASAIS-EVU Italia o accreditati dalla stessa.
  2. Il Direttivo di ASAIS – EVU Italia, con cadenza annuale ovvero triennale in ragione dell’effettiva data di iscrizione di ciascun socio, può invitare ciascun associato a fornire la documentazione comprovante la formazione e l’aggiornamento professionale svolto.
  3. Il Direttivo comunica all’associato l’esito della valutazione. In caso di valutazione negativa, ovvero se il socio non mantiene un numero di CFP sufficienti o se il numero di CFP sia pari a 0 (zero), è soggetto a rivalutazione l’anno successivo e dovrà dimostrare di avere accumulato un numero totale di 10 (dieci) CFP complessivi nei due anni precedenti alla valutazione. Se anche la successiva verifica fosse negativa, il Direttivo ovvero la commissione dallo stesso indicata o il Comitato scientifico provvederà ad emettere nei suoi confronti un richiamo, invitandolo a regolarizzare la propria posizione in merito all’aggiornamento professionale. Ciò si dovrà realizzare con l’acquisizione dei CFP necessari al raggiungimento di 16 (sedici) CFP nei 3 anni. Qualora risultasse ancora carente all’ulteriore verifica, l’Associazione, attraverso delibera del Direttivo, provvederà a dichiararlo decaduto dalla qualifica di socio.

Art. 6
Esoneri

  1. Il Direttivo dell’associazione, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, l’associato dallo svolgimento dell’attività di aggiornamento nei casi di:
    • maternità;
    • grave malattia o infortunio;
    • interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale;
    • altre ipotesi potranno essere vagliate dal Consiglio Direttivo.

L’esonero può essere accordato limitatamente al periodo in cui si verifica l’impedimento. All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero.

Art. 7
Pubblicazione dei crediti formativi

  1. L’associato può indicare di aver assolto l’obbligo dell’aggiornamento professionale in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (a titolo esemplificativo: corrispondenza, sito internet, targa, biglietto da visita, ecc.) ai sensi della legge n° 4 del 14/01/2013
  2. Il Direttivo, fermo quanto sopra già indicato circa la pubblicazione di un elenco dei propri iscritti può decidere altresì di porre in essere forme incentivanti o premiali per gli iscritti che svolgano attività di formazione permanente oltre i minimi richiesti

 

Allegato A

  Attività Limiti CFP attribuiti
Apprendimento

non formale

Partecipazione frontale o a distanza a convegni, giornate di studio o corsi organizzati direttamente dall’Associazione o accreditati dalla stessa Max 15 CFP per anno Max 3 CFP per sessione (antimeridiana o pomeridiana)

Max 5 CFP per intera giornata (≤ 6 ore effettive)

Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse Max 5 CFP per anno Max 2 CFP per sessione (antimeridiana o pomeridiana)

Max 3 CFP per intera giornata (≤ 6 ore effettive)

Partecipazione a stage formativi (1) Max 5 CFP per anno

Valutati caso per caso

 

  Attività Limiti CFP attribuiti
Apprendimento

informale

Pubblicazioni qualificate (2) Max 24 CFP Valutati caso per caso
Pubblicazioni divulgative (3) Max 8 CFP Max 16 CFP per anno
Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche di studio in Italia e all’estero Max 8 CFP per anno
Docenza in corsi di addestramento o/e formazione sulla ricostruzione degli incidenti stradali (4) Max 5 CFP (ogni 2 ore) Max 24 CFP per anno
  Attività Limiti CFP attribuiti
Apprendimento

formale

 

Frequenza a corsi di master di primo e secondo livello, dottorati e ricerca

 

Max 24 CFP Max 10 CFP per anno (frazionabili)
 

Frequenza a corsi universitari con esame finale

 

Valutati caso per caso
  1. Per stage si intende un periodo di formazione e di apprendistato, della durata di almeno 6 (sei) mesi, che si trascorre in un ufficio, in un reparto, o sim., per imparare l’attività o la professione
  2. Per pubblicazione si intente volume edito da casa editrice e immesso nel normale circuito di vendita
  3. Per pubblicazione a carattere di divulgativo si intente articolo o relazione pubblicata negli atti di un convegno o su riviste specializzate di settore
  4. La docenza di riferisce ad uno specifico argomento trattato e non al numero di lezioni dove viene replicato il medesimo contenuto

 

Criteri di attribuzione dei CFP:

Partecipazione a momenti di studio (convegni, seminari e corsi):

1 ora= 1 credito, con le seguenti limitazioni:

  1. si attribuiscono un numero massimo di 3 crediti formativi professionali per sessione (antimeridiana o pomeridiana) comunque non inferiore ad un impegno di 3 ore effettive, ed un numero massimo di 5 crediti formativi per l’intera giornata, quando sia di almeno 6 ore effettive.
  2. I seminari dedicati alla R.I.S. che riguardano l’utilizzo di software e la presentazione di loro aggiornamenti verranno valutati di volta in volta e riceveranno crediti formativi in relazione agli argomenti trattati, al livello di approfondimento e di aggiornamento professionale che comportano ed al numero di ore strettamente dedicate alla R.I.S..
  3. In caso di eventi di aggiornamento aventi diversa strutturazione, si procede con la somma dei crediti come precedentemente indicato.

I corsi di formazione e aggiornamento a distanza, accessibili su apposita piattaforma on line e realizzati a cura di ASAIS – EVU Italia o/e di terzi, assicureranno un numero di crediti formativi che verrà precisato nelle informazioni relative al titolo ed al programma sviluppato e dipenderà dal grado di aggiornamento professionale che propongono. I crediti formativi saranno raggiunti solo se verranno superati i test finali.

Ai corsi di aggiornamento sulla R.I.S. che si sviluppano su più giorni, sono attribuiti crediti formativi in ragione del numero di ore dedicate ad argomenti strettamente corrispondenti ad aggiornamento professionale e comunque fino ad un massimo di 15 CFP.

Le richieste di crediti formativi avanzate dagli organizzatori di convegni, seminari e corsi, così come effettuate direttamente dagli associati, non già accreditati da        ASAIS –  EVU Italia, dovranno pervenire accompagnate dai curricula dei docenti, dal programma dettagliato e tutto quanto precisato nello specifico modulo disponibile sul sito istituzionale.

 

di seguito il link per scaricare il  Regolamento formazione continua ASAIS EVU Italia rev 03.03