Regolamento elettorale 2020

 

Il Consiglio Direttivo ASAIS – EVU Italia, come previsto dallo Statuto, ha approvato il seguente regolamento elettorale che si articola nei seguenti capitoli:

  1. Diritto di voto
  2. Deleghe
  3. Candidature
  4. Commissione elettorale
  5. Votazioni
  6. Consegna delle schede elettorali
  7. Voto postale
  8. Operazioni di scrutinio
  9. Proclamazione dei risultati

Art 1: Diritto di voto

  1. Ha diritto di voto ogni socio in regola con il versamento della quota sociale e non sospeso ai sensi dell’art 2 del Regolamento dell’associazione ASAIS – EVU Italia
  2. Ogni associato in regola con la quota associativa può rappresentare, per delega, fino ad un massimo di due associati.

Art 2: Deleghe

  1. In caso di impedimento a partecipare personalmente alle elezioni delle cariche sociali, ogni iscritto può farsi rappresentare in Assemblea delegando, ai sensi dell’art 8 comma 12 dello Statuto dell’associazione, un associato avente diritto di voto.
  2. La delega, scritta, deve essere firmata dal delegante, contenere il nome e il cognome della persona delegata ed essere da questo prodotta all’Assemblea per la
  3. L’art 8 12 dello Statuto limita a due (2) il numero massimo di deleghe per ogni votante.
  4. Le deleghe verranno consegnate alla Presidenza dell’Assemblea, per la convalida e, a votazione avvenuta, dovranno essere conservate a cura del Segretario dell’Associazione
  5. Il Socio votante in possesso di deleghe riceverà, oltre alla sua, un numero di schede pari al numero di deleghe depositate.

Art 3: Candidature

  1. Tutti i soci in regola con la quota associativa possono presentare la loro candidatura come Presidente, presentando una lista composta dal candidato Presidente e da 4 candidati Consiglieri, o come Consigliere, candidandosi individualmente.
  2. Coloro che vogliono candidarsi o presentare una “lista del Presidente’”, dovranno inviare domanda all’indirizzo istituzionale, ovvero le candidature potranno pervenire, sia attraverso lettera RR indirizzata al Presidente che con e-mail certificata alla casella asais-evuitalia@pec.asais-evuitalia.eu, nel termine perentorio di trenta giorni prima dell’Assemblea Elettorale, pena l’esclusione.

Art 4: Commissione elettorale

  1. Le operazioni elettorali sono gestite da una “Commissione Elettorale”, composta da tre soci, che sarà assistita, nelle sue attività, dal Segretario in carica dell’Associazione.
  2. I membri della Commissione Elettorale sono nominati dalla Presidente in carica dell’Assemblea tra i soci non membri del Consiglio Direttivo né Candidati all’elezione.
  3. La composizione della Commissione elettorale deve essere immediatamente ratificata dall’Assemblea.

Art 5: Votazioni

  1. Il voto è segreto
  2. La votazione avviene votando sia le “liste del Presidente” che i singoli candidati.
  3. Sulla scheda elettorale dovranno comparire le “liste del Presidente”, da votare in quanto tali, e l’elenco dei Candidati, nel quale verranno riportati i nomi dei candidati di tutte le “liste del Presidente” e i nomi di quelli che si sono presentati individualmente.
  4. Nel caso sia stata presentata una sola lista per l’elezione del Presidente, dalla lista dei canditati al ruolo di Consigliere verranno eliminati i nominativi presenti in tale lista.
  5. Il voto per la “lista del Presidente” viene espresso inserendo una croce in corrispondenza del nome del Presidente prescelto; può essere votata una sola lista.
  6. Il voto per i canditati Consiglieri viene espresso contrassegnando con una croce la casella in corrispondenza del nome scelto come
  7. Ogni socio ha diritto di esprimere un numero di voti pari ai consiglieri da eleggere, ovvero al massimo 8 nel caso di più liste del presidente e al massimo 4 nel caso di una sola “lista del Presidente.
  8. Il mancato rispetto della procedura indicata comporterà l’annullamento del voto senza alcuna possibilità di appello.

Art 6: Consegna delle schede elettorali

  1. Le schede votate, vengono consegnate alla commissione elettorale che, identificato il votante, le inserirà nell’urna
  2. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l’urna fino al termine della votazione e dello scrutinio.

Art 7 : Voto postale

  1. Per l’elezione delle cariche sociali, Consiglio Direttivo e Presidente, è prevista la possibilità di procedere al cosiddetto voto postale.
  2. La lista delle candidature deve essere pubblicata sul sito almeno venticinque giorni prima delle elezioni.
  3. Per esercitare il voto postale, il socio dovrà scaricare e stampare la scheda elettorale (su foglio bianco in formato A4), esprimere il voto per la “lista del Presidente” e per i singoli Consiglieri, inserirla in una busta bianca sigillata (formato DL, ovvero 11×22 cm, senza finestre) priva di qualsiasi segno e/o scritta. Tale busta andrà a sua volta inserita in un’altra busta unitamente alla fotocopia del documento d’identità del votante; sull’esterno di quest’ultima busta dovrà essere apposta la dicitura “voto postale” e spedita come raccomandata A/R all’indirizzo del Presidente pro tempore dell’Associazione.
  4. Perché il voto postale sia accettato la raccomandata a/r deve arrivare entro il 5° giorno precedente l’Assemblea.
  5. Le buste inviate verranno custodite dal Segretario o dal Presidente e consegnate alla Commissione Elettorale che, appurati i requisiti del votante, provvederà a inserire nell’urna la busta contenente la scheda elettorale
  6. Le buste bianche del tutto anonime estratte da quelle affrancate pervenute saranno inserite, ad opera della commissione elettorale, nell’urna insieme alle schede depositate dai soci presenti personalmente in modo tale da garantirne l’anonimato.
  7. Il mancato rispetto della procedura indicata comporterà l’annullamento del voto senza alcuna possibilità di appello. La raccomandata sarà distrutta senza essere aperta.

Art 8: Operazioni di scrutinio

  1. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione avranno luogo al termine delle votazioni
  2. La validità del voto è stabilita a insindacabile giudizio della commissione elettorale che è tenuta ad esprimersi a maggioranza
  3. Verranno scrutinate prima le schede relative all’elezione del Presidente e, qualora non risulti una lista vincitrice, verrà sospeso lo scrutinio relativo all’elezione dei singoli Consiglieri sino al termine della procedura di cui all’art. 9.4

Art 9: Proclamazione dei risultati

  1. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale provvederà a redigere il verbale delle elezioni e dello scrutinio con l’indicazione dei candidati eletti che verrà in seguito inviata a tutti i soci attraverso il servizio di posta elettronica e pubblicata sul Sito.
  2. Il Consiglio Direttivo sarà formato dai Candidati (Presidente e Consiglieri) della “lista del Presidente” più votata, e dai candidati Consiglieri più votati individualmente (esclusi quelli già eletti nella “lista del Presidente”) fino al raggiungimento del numero di Consiglieri previsto.
  3. Se due, o più, canditati al ruolo di Consigliere ottengono lo stesso numero di voti, viene eletto quello che emerge per sorteggio svolto dalla Commissione Elettorale.
  4. Se due, o più “liste del Presidente” ottengono lo stesso numero di voti la Commissione Elettorale convoca una sezione elettorale straordinaria nella quale, esclusivamente tramite voto postale, si provvede a effettuare un ballottaggio. Tale adempimento deve essere esperito entro 45 giorni dalla data dell’Assemblea; per tale periodo restano in carica Presidente e Direttivo uscenti.
  5. La graduatoria dei voti attribuiti alle “liste del Presidente” e dei candidati Consiglieri non risultati eletti verrà conservata dalla Segreteria dell’Associazione.
  6. Al termine delle votazioni il nuovo consiglio Direttivo eletto assumerà immediatamente le proprie funzioni.

 

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