Il consulente tecnico e il perito nel processo penale

By 28 Gennaio 2016Varie

Il conulente tecnico e il perito nel processo penale

(Relazione Dr. Ing. Luigi Cipriani)

 

Gentili convegnisti, carissime colleghe e cari colleghi,

intervengo con grande piacere a questo incontro, che sarà seguito da un importante momento congressuale

Passando ora al tema, cioè la figura del consulente tecnico di parte e del perito nel processo penale, voglio affrontare l’argomento attraverso alcune domande che ci dobbiamo necessariamente porre e continuare a rinnovare: tutti comprendono l’importanza del nostro ruolo? La comprendiamo noi? La comprendono gli operatori dell’ambito giudiziario?

 

Questa è forse per noi la rivoluzione alla quale dobbiamo tendere, cioè far si che l’importanza del nostro ruolo venga effettivamente compresa dall’opinione pubblica, Legali, Magistrati, associazioni, cercando quindi di far emergere la centralità del ruolo che abbiamo.

Già il tema di oggi, la nuova legge sull’omicidio stradale, è la cartina al tornasole, infatti nessuno ci ha fattivamente coinvolti sul tema dell’omicidio stradale, questo starà pure a significare qualcosa.

Dobbiamo necessariamente uscire dai nostri studi, dalle università, dalle sole sperimentazioni di carattere tecnico ed intraprendere un percorso di crescita che porti ad un riconoscimento sostanziale e non solo istituzionale del ruolo, quindi non rimanendo in attesa passiva della definizione di una nuova figura/professione coperta da riserva di legge, ma far comprendere quanto l’intervento tecnico abbia nel processo un riflesso importante se non necessario.

Può l’indagine tecnica operare parallelamente all’ambito processuale nel quale si trova senza esservi in qualche modo parte?

Questo è un aspetto fondamentale perché è solo attraverso una profonda presa di coscienza del ruolo del perito/consulente tecnico che possiamo aspirare ad un cambiamento.

Con questo voglio dire che dovremo cercare di portare il nostro ruolo verso una “necessità sostanziale”, lasciando alle spalle una visione dell’intervento del ricostruttore come una “necessità processuale”, come purtroppo talune volte succede magari spinti da un “se proprio c’è bisogno di una “perizia” la facciamo”.

Perché questa premessa? Perché da qui, dalla “sostanzialità” dobbiamo partire per far emergere l’importanza del perito e del consulente tecnico nella decisione finale del Magistrato, ma per arrivare a questo dobbiamo sempre più diventare “attori coscienti” del processo e della fase processuale vera e propria e non dobbiamo intervenire come sterili fornitori di dati tecnici, peraltro talune volte male interpretati dagli operatori del diritto; il fraintendimento sarebbe per noi un risultato ancora peggiore se questo dovesse accadere per una nostra scarsa propensione ad una adeguata esposizione non solo in termini grammaticali, ma anche di semplificazione dei concetti tanto da costringere ad acquisire le nostre valutazioni quasi fossero apodittiche, essendo quasi impenetrabili.

Da qui ne discende la necessità di orientare la formazione e l’aggiornamento costante anche in questa direzione, ovviamente affiancata alla ricerca sperimentale finalizzata ad acquisire sempre più dati utili alla ricostruzione, e questo lo possiamo fare attraverso:

–        l’approfondimento dell’aspetto giuridico e processuale, in termini vicini al nostro ruolo;

–        l’approfondimento della fase argomentativa in una visione dialettica del processo e del dibattimento, cioè del luogo deputato per eccellenza alla formazione della prova all’interno di un processo penale che è caratterizzato dal confronto orale;

–        l’approfondimento della fase espositiva e di comunicazione;

questo con l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile alla realizzazione di una figura tecnica che coscientemente opera nel processo.

Non possiamo pensare che la nostra formazione, il nostro aggiornamento e il nostro lavoro sia orientato “solamente”, e sottolineo solamente, all’acquisizione di nuovi dati sperimentali, perché questi non sono necessariamente sufficienti ad ottenere un buon risultato processuale e non possiamo dimenticare che in tale ambito operiamo; dobbiamo quindi sempre più assumere una visione completa del nostro operare anche all’interno della fase processuale/dibattimentale che grande rilievo può offrire al nostro lavoro.

Sarebbe un peccato, non credete, sviluppare una ricostruzione completa di un sinistro stradale e poi non rendere in modo efficace l’esposizione del lavoro, magari per una scarsa capacità di gestire elementi di contorno nella fase processuale, elementi che forse non cogliamo per mancanza di conoscenza e che minano la credibilità dell’impianto ricostruttivo che abbiamo sviluppato.

Tendiamo a pensare che l’aspetto che stiamo ora affrontando sia “semplice” o già conosciuto e in ogni caso che l’esposizione, la comprensione del processo e la comprensione della dimensione dibattimentale non sia di nostra competenza e difficilmente viene vista “da” e “per” noi come un aspetto professionalizzante.

Rispetto all’importanza del contesto una volta ho sentito una persona dire di un’altra persona “…aveva sempre delle buone idee, ma fuori tempo, o addirittura in anticipo sui tempi, quindi non riusciva a farsi capire, ascoltare”, succedeva quindi che questa persona, seppure preparata e brava, era fuori contesto, forse comprendeva il quadro in modo migliore degli altri, ma non riusciva a farsi capire o ascoltare con l’evidente risultato negativo.

Ancora di più non basta conoscere com’è andato un fatto per poter decidere, serve anche un modello di riferimento al quale ricondurre il giudizio, altrimenti conosceremo solo il fatto senza poterlo decidere; è chiaro a tutti che il fine di un processo sia proprio di prendere una decisione.

Il modello di riferimento, la codificazione astratta e il comportamento ortodosso dettato dalle norme assume quindi un ruolo di guida anche nelle risposte che forniamo.

Ne consegue per i consulenti la necessità di comprendere il più possibile quale sia il modello di riferimento al quale i giuristi si ”ispirano”, non tanto per sostituirsi nella valutazione delle responsabilità, ma per comprendere quali possono essere gli elementi necessari a formare la valutazione e quindi mettere a disposizione del Giudicante gli elementi più idonei al decidere.

Il mio è un intervento ad ampio respiro con il quale vorrei trasmettere a tutti l’importanza di un aggiornamento a trecentosessanta gradi, così da formare figure complete e non rifugiarsi dietro a “sono un tecnico, mi occupo solo di cose tecniche” perché il nostro lavoro si confronta per sua natura con il mondo del diritto e della necessità di risolvere controversie, contenziosi, con l’intervento nell’ambito giurisdizionale.

Se la realtà dei fatti fosse semplicemente e unicamente valutabile credo non esisterebbe più il nostro lavoro.

Penso sia difficile compiere un’indagine senza sapere cosa cercare e questo è vero sia sotto l’aspetto puramente tecnico del nostro operare, ma anche sotto l’aspetto normativo, aspetto che può essere facilmente compreso se pensiamo all’inquadramento delle norme dettate dal Codice della Strada.

Quanto tempo abbiamo dedicato ad approfondire la conoscenza del Codice della Strada anche interagendo con operatori del diritto? Quanto tempo abbiamo dedicato agli operatori del diritto a far comprendere il punto di vista dei ricostruttori sul Codice della Strada?

Perché come si può vedere il lavoro deve essere bidirezionale, doppiamente correlato a stretto filo, dobbiamo anche noi portare il nostro punto di vista e questo lo possiamo fare se il nostro linguaggio progredisce e declina anche verso aspetti propri del linguaggio giuridico e degli operatori del diritto perché, anche se talune volte facciamo fatica a riconoscerlo, operiamo nel “mondo del diritto”.

Quanto visto si riversa pienamente in quella che possiamo definire la “presenza processuale del consulente”, dando una accezione piena al sostantivo “presenza” che vede il perito/consulente operare in modo cosciente, intendendo per cosciente un comportamento consapevole.

Spesso veniamo “incalzati” con domande che a noi sembrano senza senso, ma che trovano piena logica in una data strategia difensiva; in questo caso è importante comprendere cosa succede.

Si può ben capire quanto diventi importante la capacità di trasmettere un messaggio chiaro, contestualizzato nel modo corretto, anche cogliendo le diverse strategia difensive e che avranno necessariamente un duplice sviluppo: uno tecnico e uno giuridico.

Un fattore molte volte trascurato è l’importanza del consulente di parte che se ben opera aiuta sicuramente nella ricerca della “verità” (verità processuale) orientata in penale da una interpretazione dei fatti “…oltre ogni ragionevole dubbio…”, mentre in civile dalla visione solutiva del tipo “….più probabile che non…”.

Già solo questo ci dovrebbe fare comprendere quanto sia importante una conoscenza giuridico-processuale.

Dobbiamo quindi ben operare e con questo non si deve intendere un approccio corretto sotto l’aspetto deontologico professionale, che è un requisito “sine qua non” e in tale direzione abbiamo sempre lavorato, ma che bene si operi sotto l’aspetto tecnico-logico così da poter far comprendere la bontà di una valutazione e, in un confronto con altri consulenti, possa far emergere in modo chiaro dove e perché una valutazione tecnica diverga da un’altra, cosicché il Magistrato possa intimamente valutare anche i risultati ai quali perviene il perito.

Abbiamo parlato dell’attività del consulente in quanto tale all’interno del processo penale e dal consulente arriviamo giocoforza a parlare del perito, del consulente del Giudice penale.

Le necessità operative non sono disallineate da quelle del consulente di parte, ma la ricerca della “verità” piega in modo diverso; se da una parte abbiamo la necessità di esaltare tutti quegli aspetti più vicini ad una tesi difensiva, che magari è quella che meglio rappresenta i fatti, quando operiamo per il Giudice dobbiamo avere una equidistanza nella fase di analisi e valutazione, che poi non si deve necessariamente tradurre in una equidistanza di giudizio tra più tesi, più o meno contrapposte, cioè mediando le prospettazioni formulate dalle parti.

In effetti una visione del tipo “in media stat virtus” non può trovare ingresso senza una adeguata ponderazione, infatti la “verità”, la “verità processuale”, può pendere da una parte, come diversamente potremmo trovarci nelle condizioni di non avere elementi per formulare valutazioni attendibili, basate su dati attendibili.

Quindi ci ritroviamo nella necessità di comprendere l’aspetto giuridico processuale.

Un presunzione di innocenza, piuttosto che una presunzione di responsabilità potrebbe dettare la necessità di orientare in modo diverso gli approfondimenti nella risposta al quesito.

Il perito non deve essere ostaggio degli avvocati, dei consulenti, del magistrato, ma nemmeno del proprio pensiero nel senso che deve avere la capacità di riorientarsi nella fase di valutazione.

L’indagine e l’esposizione deve svilupparsi in un contesto che può essere definito grado di attendibilità scientifico-processuale, cioè in un dominio che tenga conto del grado di precisione e conoscenza della scienza, o livello di errore, e della necessità di “certezza” dell’ambito giuridico-processuale.

A questo proposito vale la pena ricordare la differenza che intercorre tra verità e certezza: la verità è una condizione oggettiva ed è determinata dalla realtà dei fatti, mentre la certezza è una condizione soggettiva ed è una corrispondenza ad un grado di convincimento, seppure molto elevato. Noi molte volte lavoriamo nell’ambito della certezza che non necessariamente può costituire la verità e questo lo dobbiamo ben comprendere.

Non dobbiamo pensare che l’unica risposta alla quale un “buon” perito debba pervenire sia necessariamente di tipo deterministico, oppure una risposta che preveda un’unica soluzione, talune volte non possiamo dare una risposta ragionevole e questo lo dobbiamo dire, oppure abbiamo più soluzioni valide e anche questo lo dobbiamo evidenziare.

Il diritto ha bisogno di certezze per rispondere; anche l’impossibilità di fornire una risposta tecnica può essere una certezza se adeguatamente motivata.

Volendo operare una distinzione delle informazioni che forniamo attraverso il nostro intervento potremmo in prima istanza dividerle in:

–        informazioni necessarie, o di primo livello, strettamente legate a quello che ci viene chiesto;

–        informazioni opportune o di contorno, o di secondo livello, cioè tutte quelle informazioni che non sono strettamente necessarie ma che alla fine governano la comprensione delle informazioni necessarie, oppure ne consentono una valutazione anche sotto una diversa luce.

E ritornando all’argomento, quanto siamo in grado di gestire tutte le informazioni opportune o di secondo livello? Quanto ci possono sfuggire?

Dobbiamo ricordarci, come abbiamo già visto, che nel processo penale la prova si forma nel dibattimento e la perizia, che pure si sviluppa con operazioni anticipate rispetto all’udienza dibattimentale anche con il deposito di un elaborato, si determina nel contraddittorio anche con l’esame del perito o del consulente tecnico (qui dipende dal procedimento) da parte del P.M., dei legali e del Giudice e, finché non si arriva a dibattimento e quest’ultimo non si consuma, non sappiamo cosa ci potrà essere chiesto e quale piega prenderà l’esame.

Dobbiamo vedere il nostro lavoro in un’ottica tecnico-processuale, non di tecnica processuale, attenti quindi a trasferire in un ambiente “non tecnico”, con impianti logici talune volte lontani da quello tecnico le nozioni specialistiche.

Se noi fossimo coinvolti in un processo come imputati ci piacerebbe che i fatti dei quali si discute venissero esaminati da un tecnico che non conosce la situazione processuale, che non conosce il rilievo nel processo della propria consulenza, di come potrebbe essere strumentalizzata la consulenza, quindi il parere offerto?

Credo proprio che la risposta sia per tutti, o quasi, NO!

Quello di cui oggi abbiamo parlato, o meglio accennato, può apparire un complesso di sovrastrutture non utili, ma sono al contrario indispensabili per fornire una prestazione di livello.

Come dicevo prima non basta conoscere i fatti per giudicare, serve il modello di riferimento e le informazioni che dobbiamo fornire sono rispetto al fatto stesso, ma anche al modello di riferimento al quale il Giudice dovrà fare riferimento.

Quando noi assumiamo la funzione di perito una volta terminato la fase dibattimentale che ci coinvolge usciamo di fatto dal processo quindi, da quel momento in poi, il nostro parere deve AUTOREGGERSI e questo avviene tanto più conosciamo le pieghe processuali.

Un esempio: ci siamo mai chiesti cosa sia sotto l’aspetto processuale il rapporto causale, se abbia una solo lettura; i giuristi hanno elaborato visioni più o meno attenuate del rapporto causale ad esempio giungendo a definire la teoria della causalità naturale o teoria della condicio sine qua non, piuttosto che la teoria della causalità adeguata improntata sulla valutazione dell’idoneità di una azione a determinarne la conseguenza.

Dobbiamo quindi orientare la formazione verso la “scienza forense” che ci avvicini ad una figura sempre più moderna del tecnico ricostruttore che possa anche meglio confrontarsi con giuristi ed aspetti processuali.

Non dimentichiamo che l’aspetto tecnico, se ben governato con una visione interdisciplinare, può orientare in modo determinante un processo.

Senza trascurare l’attività di ricerca e di sperimentazione sul campo dobbiamo contemporaneamente ampliare la nostra formazione contribuendo a formare, o forse meglio ad implementare, la figura del tecnico che interviene nei processi.

Siamo tutti coscienti che non è sufficiente, anche se indispensabile, avere conoscenze tecniche per sostenere in modo adeguato un dibattimento, soprattutto se vogliamo che ciò che intendiamo trasmettere venga colto e non storpiato nell’arena processuale dove le regole sono codificate e molto stringenti tanto da forzare, talune volte, anche l’interpretazione degli elementi.

Questo è sicuramente un compito non semplice, ma dobbiamo necessariamente contribuire in quest’ottica portando a frutto tutte le nostre esperienze.

Dobbiamo pensare che il Magistrato, o il Collegio, dovrà sempre passare attraverso un momento nel quale compie un processo di autovalutazione decidendo di aver compreso e capito tutti gli elementi del processo, anche le perizie e le consulenza; appare quindi del tutto evidente quanto risulti determinante comprendere per il perito le necessità del Giudicante trasmettendo in modo intellegibile le valutazioni tecniche che è chiamato ad operare.

L’introduzione del reato di omicidio stradale non modifica di fatto il nostro ruolo, ma potrebbe chiamarci con più frequenza ad operare in situazioni nelle quali la pena sarà molto maggiore rispetto a quella oggi prevedibile, con la conseguente necessità da parte nostra di assumere un ruolo sempre più responsabile avendo conoscenza dell’ambito nel quale operiamo e di come vengono utilizzate le nostre valutazioni.

Dobbiamo quindi credere fermamente in quello che facciamo, noi per primi, altrimenti sarà difficile che qualcun altro riconosca a noi il ruolo che riteniamo di avere

                                  

dott. Ing. Luigi Cipriani

analista ricostruttore

 

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