Modifiche del Codice della Strada – osservazioni al Decreto Semplificazioni

Con il Decreto Semplificazioni il Legislatore e’ intervenuto in modo forte anche in tema di circolazione stradale (art. 49), ma anche questa volta ha perso l’occasione di affrontare il tema della sicurezza stradale in termini di prevenzione e rischio.

Si proprio di rischio, cioe’ di quel fattore con il quale tutti i giorni conviviamo e che dobbiamo imparare a conoscere.

Leggendo le normative introdotte per la parte attinente la circolazione stradale (art.49), gli analisti ricostruttori, cioe’ coloro che si occupano professionalmente di ricostruire la dinamica degli incidenti stradali, non possono fare altro che rimanere perplessi in quanto le modifiche vanno nella direzione di far incrementare gli incidenti stradali.

Questo non puo’ certo far rallegrare chi, come loro, ogni giorno affronta il tema e vede le conseguenze sociali, familiari e personali che un grave sinistro stradale comporta.

Ancora una volta la logica che guida le nuove norme e’ quella di dare certezza delle responsabilita’ ad incidente avvenuto. In questo caso, poi, c’e’ l’aggravante della chiave di lettura nell’attribuzione delle responsabilita’: la protezione dell’utente debole (nello specifico il ciclista) si realizza facendo in modo che abbia sempre ragione. Cosi’, purtroppo, spesso si tutelano gli eredi!

Per tutelare l’utente debole della strada, non si deve far si’ che abbia un risarcimento dopo un incidente ma si deve cercare di evitare che l’incidente accada ed allora la prima norma e’ quella di creare meno situazioni di rischio.

Non e’ certo con una maggiore e piu’ imprevedibile promiscuita’ nella circolazione che si ottiene questo scopo!

Che avere sulla stessa strada e spesso sulla stessa traiettoria obbligata veicoli con comportamenti molto differenti, in termini di velocita’, ma anche di stabilita’, di gestione del veicolo, di conoscenza delle norme da parte del conducente (il ciclista potrebbe conoscere a malapena i tre o quattro segnali stradali piu’ frequenti)  sia la principale causa degli incidenti urbani e’ noto a tutti.

Aumentare questa promiscuita’, significa inevitabilmente creare ulteriori situazioni di pericolo e l’attribuzione di responsabilita’ agli altri veicoli non diminuisce il rischio ed anzi disincentiva (anche se involontariamente) l’utente debole dal mettere in atto almeno tutte le misure precauzionali di cui dispone.

Non si inventa nulla ricordando che per la maggior parte degli utenti della strada, in mancanza di idonea educazione e consapevolezza del rischio reale, la preoccupazione principale e’ quella di avere ragione … di non essere multato.

Le attuali norme vanno in questa direzione: definire la colpa ad incidente avvenuto, mentre la svolta da sempre auspicata da ASAIS-EVU Italia e’ evitare che l’incidente accada.

Porto solo un esempio che emerge dall’analisi delle nuove norme.

modifica art 148 C.d.S. (art 49 Decreto Semplificazione)

modifica art 148 C.d.S. (art 49 Decreto Semplificazione)

Il conducente di un autoveicolo dovrebbe, percio’, accodarsi ad un ciclista per il tempo necessario a riscontrarne la “stabilita’” e la “possibilita’ di ondeggiamenti o deviazioni”.

Questo significa che chiunque, alla guida di un autoveicolo, incorresse in un incidente con un ciclista sarebbe sempre e comunque responsabile!

Si dovrebbero escludere dalla citata norma almeno le deviazioni. Una deviazione di un ciclista e’ sempre possibile ma assolutamente imprevedibile a meno delle deviazioni in corrispondenza di incroci o delle deviazioni segnalate dal ciclista con esposizione del braccio.

Questa disposizione contrasta con il principio richiamato in pressoche’ tutti gli articoli relativi ai comportamenti da tenere prescritti dal Codice della Strada e cioe’ che il fatto rispetto al quale quei comportamenti sono dovuti sia prevedibile. Una deviazione di un ciclista puo’ essere (e spesso e’) assolutamente imprevedibile.

L’unico modo per evitare l’attribuzione di responsabilita’ in caso di incidente e’, quindi, evitare, sempre e comunque, il sorpasso.

Non solo non e’ questo cio’ che prescrive la nuova norma, ma occorre anche valutare se e quanto questo comportamento e’ realizzabile, senza contare l’analisi della sua effettiva correttezza.

Superiamo subito quest’ultima questione: sicuramente non effettuare mai il sorpasso di un ciclista significherebbe creare intralcio e cio’ e’ vietato dagli art. 140 comma 1 e art. 141 comma 6 del C.d.S..

Ma, nella logica principale che e’ quella di evitare l’incidente, non e’ neppure pensabile che il conducente di un autoveicolo si possa accodare ad un ciclista che, soprattutto se ha andatura incerta, e’ probabile viaggi a 5-7 km/h, se non per un tempo estremamente breve.

Allora si deve scegliere tra il verificarsi pressoche’ certo dell’incidente, con la consolazione di offrire un risarcimento al ciclista (indipendentemente dal suo comportamento) o evitare che l’incidente accada evitando per quanto possibile quell’interferenza.

Soprattutto occorre iniziare a far si che la preoccupazione dell’utente della strada, ciclista o conducente di altri veicoli, non sia quella della “multa” ma quella del “rischio”, che significa non preoccuparsi della responsabilita’ di un incidente bensi’ della necessita’ di evitarlo.

Dott. Antonio Pietrini – Delega al Centro Studi

firma delegato Centro Studi

clicca qui per scaricare il “decreto semplificazioni”; l’articolo che introduce le modifiche le norme del Codice della Strada è il n° 49 inserito a pag. 26 del PDF

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